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AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE AUTO DISABILI

In Italia sono previste alcune agevolazioni fiscali per ler persone con disabilità. Tra queste, quelle che riguardano il settore auto, sono:

– Detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto

– Iva agevolata al 4% sull’acquisto

– Esenzione dal pagamento del bollo auto

– Esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

[big_title2]CHI PUO RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE PER TRASFORMARE UN VEICOLO PER IL TRASPORTO DISABILI[/big_title2]

Per quanto riguarda le agevolazioni per il settore auto hanno diritto alle agevolazioni:

non vedenti e sordi,

disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento (in possesso di certificazione di grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl)

disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (in possesso di certificazione di grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl.)

disabili con ridotte o impedite capacità motorie (persone che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.

Solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo).

Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.

Le agevolazioni sono usufruibili dal disabile che abbia un proprio reddito o da un familiare che abbia il disabile a carico. Per essere considerato “a carico” del familiare, il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro. Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.

[big_title2]QUALI TIPI DI VEICOLI DISABILI[/big_title2]

Nella guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate, che sintetizza tutte le agevolazioni fiscali previste per le persone con disabilità, vengono definite all’interno di una tabella anche le categorie di autoveicoli a cui sono applicabili le detrazioni.

 

[big_title]HANDICAP  – DETRAZIONE IRPEF 19%[/big_title]

Per l’acquisto o la riparazione (esclusa ordinaria mautenzione) dei mezzi di locomozione (le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi) il disabile ha diritto a una detrazione dall’Irpef del 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipodi detrazione, sempre del 19%.

Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri (vedi minicar) che possono essere guidati senza patente.

La detrazione  agevolata spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto
È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione.Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012).In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

 

[big_title2]DISABILI IVA AGEVOLATA AL 4%[/big_title2]

Per quanto riguarda ancora l’acquisto di autovetture è applicabile l’iva al 4% sull’acquisto di autovetture nuove o usate aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel. Tale agevolazione è applicabile anche:

– alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile.

– all’acquisto contestuale di optional

– alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento

L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015).

Sono esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli intestati ad altre persone, società commerciali, cooperative, ecc (anche se destinati al trasporto dei disabili).

L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”. In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.

L’IVA agevolata per l’acquisto di veicoli spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto

E’ possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012).

Come previsto per la detrazione dall’Irpef, anche ai fini Iva è possibile fruire nuovamente dell’agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato

con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato. In questo caso, il disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA

(circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014)

OBBLIGHI PER IL VENDITORE

L’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata deve:

– emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Per le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale

– comunicare all’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente. La comunicazione va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione.

[big_title2]DISABIL ESENZIONE BOLLO[/big_title2]

Per tutti i veicoli fino a qui citati le persone disabili sono esenti anche dal pagamento del bollo (per ottenere l’esenzione rivolgersi all’Ufficio Tributi della propria Regione) e dell’imposta di trascrizione al PRA in occasione di passaggi di proprietà.

L’esenzione dal pagamento del bollo spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico. Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi: egli stesso, al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta.

Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

Le Regioni, tuttavia,  possono estendere l’agevolazione anche ad altre categorie di persone disabili, rispetto a quelle indicate all’inizio del presente capitolo. E’ quindi opportuno informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all’esenzione.

Per fruire dell’esenzione del pagamento del bollo, il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista. I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento. Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione. Non è necessario esporre sull’auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.

ESENZIONE IMPOSTA DI TRASCRIZIONE PASSAGGI DI PROPRIETA’

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili , sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.

L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.

* Nella Guida agevolazioni fiscali disabili, predisposta dall’Agenzia delle Entrate, sono poi contenute le informazioni specifiche riguardanti le regole particolari che vengono invece adottate in caso di disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione. In questo caso il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo, ma non è necessario che la persona fruisca dell’indennità di accompagnamento. Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida (adattamenti auto) sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi (allestimenti auto).

[big_title2]AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE AUTO DISABILI[/big_title2]

 

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